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 COMUNE-  TRIBUTI

                                                           REGOLAMENTO I C I

Comune di GROTTOLE

 

Data Delibera: 27/02/2000
Numero Delibera: 13
Data entrata in vigore: 01/01/2000
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
REGOLAMENTO ICI
N° articoli: 26

 

Art. 1

OGGETTO

 

1) Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli

immobili, integra la specifica disciplina legislativa in materia e definisce i criteri di stima

per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

 

1) Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili

e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.


 

Art. 3

ESENZIONI

 

1) Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale

sussistono le condizioni prescritte:





a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni

sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23/12/1978, n.833, dalle camere di

commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti

istituzionali;

b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto od uso

ed abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo

territorio;

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con legge 27/3/1929, n.810;

g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5/2/1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive, nonchè alle attività



di cui all'art.16, lettera a), della legge 20/5/1985, n.222, a condizione che gli immobili

stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di

godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente commerciale utilizzatore;

j) gli immobili utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.

10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che abbiano dato al Ministero delle

finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto.

Art. 4

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

 

1) Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la

attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge

catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2) Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3) Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.


 

Art. 5

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

 

1) Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta

applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di

imposizione, i seguenti moltiplicatori:



34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/10

100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1



2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art.5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.

3) Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Art. 6

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

 

1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

2) Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale.

3) La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del regolamento dei procedimenti amministrativi.

4) Il funzionario medesimo stabilisce, con apposita determinazione, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.

5) La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:

a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;

d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;

e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;

f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.

6. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od

inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere denunciata dal proprietario

mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio

1968, n.15, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia.

7. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di

ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile è

comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità

di quanto dichiarato dal contribuente.

Art. 7

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

 

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base

degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità

effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità.

2 - Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato, così come previsto dalla vigente normativa, l'area di

risulta è considerata area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero dal

momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, se antecedente a tale data.



3 - L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio

territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.



4 - Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente individuate nelle tavole del piano regolatore

generale con le lettere (esempio: B - residenziali di completamento; C - residenziali di

espansione; D - produttive; etc.





5 - Le aree fabbricabili si dividono in:





a) aree inedificate;

b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità

residuo è superiore al 10% della capacità edificatoria restante;

c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.

Art. 8

DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

 

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio

dell'anno di imposizione.

Art. 9

DECORRENZA

 

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata

in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale,

l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore

generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove

destinazioni urbanistiche.

4. Per le aree parzialmente edificate e già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal

momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 per il valore

corrispondente alla capacità edificatoria residua.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art.5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, la base

imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a

quanto stabilito nell'art.2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è

comunque utilizzato.

Art. 10

INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

 

1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale

sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità

corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata.



2. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella derivata

dal calcolo sulla base imponibile determinabile dalla indennità di espropriazione, oltre alla

indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari

alla maggior somma corrisposta dall'espropriato.


 

Art. 11

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

 

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione,

l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su

cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 12

BASE IMPONIBILE

 

1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che

esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è costituito da quello che risulta applicando

all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di

imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

2. Al valore così determinato si sottraggono lire 50.000.000 e sull'eccedenza si applicano le

riduzioni previste dall'art.9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

Art. 13

CONDUZIONE DIRETTA

 

1. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale

esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed

all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale

terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

2. La domanda deve essere presentata al funzionario responsabile dell'ufficio tributi di cui al comma

4 dell'art.11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che ne rilascia ricevuta.

3. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ricorrono le condizioni per la

fattispecie impositiva.

4. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere a pena di nullità:





a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della

residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del

richiedente;

b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di

società, della sede legale, del codice fiscale e della partita

IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante

legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) l'ubicazione e la individuazione catastale del terreno;

d) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art.2, 1°

comma, lettera b), 2° periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che

si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

Art. 14

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, una detrazione di imposta da stabilire annualmente, comunque non inferiore al minimo stabilito per Legge.

3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. La medesima detrazione si applica anche:



a) per le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto nazionale di lavoro per

la Categoria e richiamate dall'art.659 del codice di procedura civile;

b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della Legge 662/96;

c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili

che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

d) la parte di detrazione di imposta, che non trova capienza nell'imposta dovuta per

l'abitazione principale, viene computata, per la parte residua, in diminuzione

dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima,

appartenenti al titolare di questa. Le pertinenze, per essere considerate tali, devono

essere ubicate nel territorio comunale ed essere classificate o classificabili,

catastalmente, nelle categorie C/2 o C/6.

Art. 14 Bis

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ALIQUOTA RIDOTTA

 

1 - I proprietari di immobili che eseguono interventi di manutenzione ordinaria esterna,

previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale e successiva attestazione rilasciata dallo

stesso ufficio circa la regolarità dei lavori eseguiti, ai fini del pagamento dell'imposta comunale.

2 - sugli immobili (ICI) hanno diritto per l'anno di imposta successivo alla ultimazione dei lavori,

all'esenzione totale dell'imposta relativa all'immobile oggetto di intervento.

Art. 15

FABBRICATI INVENDUTI

 

1. Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di

immobili applicano l'aliquota ridotta al 4 per mille, per un periodo di tre anni, per i fabbricati

realizzati per la vendita e non venduti.

2. L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate,

vuote da persone e cose.

3. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili

(energia elettrica e gas metano).

4. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al

Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla

vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati

relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente articolo è applicata

dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.


 

Art. 16

VERSAMENTI

 

1) L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi

dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari

corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.





2) I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta

complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso e i successivi, salvo ulteriori modifiche

legislative, in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno pari al 50 per cento dell'imposta

dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La

seconda rata deve essere versata dal primo a venti dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per

l'intero anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso

nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta

in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Per il primo anno di

applicazione delle nuove modalità di versamento dell'ICI, disciplinate dall'art. 18 della Legge

n. 388/2000, qualora il contribuente effettui un versamento in acconto di importo inferiore,

rispetto a quello dovuto, pari al 5% dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente, su tale differenza non si applicheranno le dovute sanzioni, purchè la differenza versata in meno sia compresa nel versamento a saldo dovuto a Dicembre 2001;



3) l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto alla tesoreria comunale o

tramite conto corrente postale intestato al comune, oppure, ove il servizio di riscossione

venga affidato in concessione, mediante versamento diretto al concessionario della

riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto

corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per

difetto se la frazione è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. Il versamento

dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamento su c.c. postale con bollettini

conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle Finanze.



4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è

dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è

prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento

dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato

incassato.



5) per i casi particolari, l'ICI per l'anno 2001 dovrà essere versata come di seguito indicato:



a) chi esegue il versamento in unica soluzione, dovrà conteggiare l'imposta con

riferimento all'aliquota e alle detrazioni stabilite per l'anno in corso;

b) per gli immobili per i quali, nel periodo di imposta corrente, si sono verificate delle

variazioni (abitazione che nel 2001 diviene abitazione principale o terreno agricolo

che nel 2001 diviene edificabile) l'imposta in acconto và calcolata con riferimento

alla nuova destinazione e con le aliquote e detrazioni riferite all'anno precedente,

fermo restante il conguaglio a dicembre con le aliquote e detrazioni stabilite per

l'anno corrente;

c) per gli immobili il cui periodo di possesso, nell'anno precedente, è stato inferiore a

mesi dodici, (è il caso degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2000) il versa-

mento dell'acconto, per l'anno in corso, dovrà essere calcolato con riferimento ad un

periodo di possesso pari a dodici mesi nell'anno precedente e con le aliquote e de-

trazioni vigenti nello stesso anno, fermo restando il conguaglio a dicembre con le ali-

quote e detrazioni per l'anno corrente;

precedente, fermo restando il conguaglio a dicembre con le aliquote e

d) per gli immobili il cui periodo di possesso, per l'anno corrente, è stato inferiore a

sei mesi (è il caso degli immobili venduti nel corso dei primi sei mesi dell'anno

2001, il versamento dell'acconto, per l'anno in corso, dovrà essere rapportato al

periodo di possesso dell'anno in corso e con le aliquote e detrazioni riferite allo

anno detrazioni stabilite per l'anno corrente.

Art. 17

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

 

Ai fini degli obblighi di versamento dell'imposta si considera regolarmente eseguito il versamento dell'imposta effettuato da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 18

DICHIARAZIONI

 

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con

esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta

dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le

modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

3. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo

immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art.1117, n.2 del codice civile, cui è

attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata

dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la

dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento, come previsto

dal comma 4, dell'art.19.

Art. 19

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

1) Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e

i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto

funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di

esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.


 

Art. 20

RIMBORSI

 

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle

somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni

semestre compiuto.

3. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da

comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.


 

Art. 21

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

 

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997,

n. 446, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale, finalizzato al potenziamento

dell'Ufficio Tributi comunale.

2. il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale

massima del 6% da calcolarsi sul gettito ICI dell'anno precedente, con esclusione dell'imposta

risultante dall'attività di liquidazione e/o accertamento, delle sanzioni e degli interessi.

Art. 22

UTILIZZAZIONE DEL FONDO

 

1. la percentuale di cui al precedente articolo 21, sarà fissata dalla Giunta Comunale con apposita

deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, nella stessa delibera

dovrà essere fissata la percentuale di ripartizione tra i seguenti interventi:



a) per il miglioramento della dotazione strumentale, anche informatica, dell'ufficio

tributi;

b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto

all'ufficio tributi



2. con la stessa deliberazione la Giunta Comunale assegna le risorse di cui al precedente comma 1

ai soggetti preposti i quali provvederanno all'adozione degli atti di gestione conseguente.

Per quanto attiene al premio incentivante la produttività del personale appartenente all'Ufficio

Tributi, di cui all''art. 21, i relativi compensi saranno corrisposti entro il 31 Dicembre dell'anno di

competenza a seguito di opportune valutazioni sull'andamento gestionale e produttivo

dell'ufficio tributi.

Art. 23

FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELL'EVASIONE

 

1. qualora l'Ente decide di affidare l'attività di controllo al personale del Comune,

per incentivare la stessa, una percentuale non superiore al 15% delle somme

regolarmente incassate per ogni anno oggetto di accertamento e liquidazione, al

netto di sanzioni ed interessi , viene destinata alla costituzione di un fondo da

ripartire annualmente tra il personale dell'Ente che ha partecipato a tale attività.



2. la Giunta, previo parere delle Delegazione Trattante, è competente alla regolamentazione delle

relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi, tenuto conto

dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate ai sensi del comma precedente,

nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.


 

Art. 24

RINVIO

 

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla

disciplina legislativa dell'imposta comunale sugli immobili.



2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive

modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 25

ENTRATA IN VIGORE

 

1. Il presente regolamento, per la parte riguardante le modifiche apportate nell'anno 2002,

entra in vigore il 1° gennaio 2002 ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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