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Data Delibera:
27/02/2000
Numero Delibera: 13
Data entrata in vigore: 01/01/2000
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
REGOLAMENTO ICI
N° articoli: 26
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Art. 1
OGGETTO
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1) Il presente regolamento determina le modalità di
applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, integra la specifica disciplina legislativa in
materia e definisce i criteri di stima
per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.
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Art. 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
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1) Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il
possesso di fabbricati, di aree fabbricabili
e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
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Art. 3
ESENZIONI
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1) Sono esenti dall'imposta, i seguenti immobili,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dai Comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità
sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23/12/1978,
n.833, dalle camere di
commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero
titolare dei diritti di usufrutto od uso
ed abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o
prevalentemente sul suo
territorio;
c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'art.5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n.601 e successive
modificazioni;
e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del
culto, purchè compatibile con le destinazioni degli articoli 8
e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli
artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto
l'11/2/1929 e reso esecutivo con legge 27/3/1929, n.810;
g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia;
h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono
stati recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla legge 5/2/1992, n.104, limitatamente
al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento
delle attività predette;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917 e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricreative, culturali e sportive, nonchè alle attività
di cui all'art.16, lettera a), della legge 20/5/1985, n.222, a
condizione che gli immobili
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo
di proprietà, di diritto reale di
godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente
commerciale utilizzatore;
j) gli immobili utilizzati dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all'art.
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che
abbiano dato al Ministero delle
finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso
decreto. |
Art. 4
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
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1) Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la
attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella
unità immobiliare che secondo la legge
catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere
l'attribuzione della rendita catastale.
2) Si considera parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che costituisce
pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di
esistere in mancanza del fabbricato.
3) Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data
di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge,
ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo
utilizzo, se antecedente a tale data.
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Art. 5
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
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1) Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è
il valore costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, i seguenti moltiplicatori:
34 per la categoria C/1
50 per il gruppo D e la categoria A/10
100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1
2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art.5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, la base
imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo,
al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle
scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai
sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo
504/1992.
3) Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonchè
per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita
catastale, la base imponibile è il valore costituito con
riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
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Art. 6
RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
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1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le suddette condizioni.
2) Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o
l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio
tecnico comunale.
3) La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio
della certificazione è in capo al Responsabile dell'ufficio
tecnico comunale, il quale la determina nel rispetto e nello
spirito della lettera del regolamento dei procedimenti
amministrativi.
4) Il funzionario medesimo stabilisce, con apposita
determinazione, i criteri per la definizione dei costi della
perizia a carico del proprietario.
5) La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle
generalità, della residenza o domicilio legale e del codice
fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della
ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del
codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della
residenza o domicilio del rappresentante legale con la
specifica indicazione della carica di questi;
c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità
od inagibilità;
e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti
ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria
dell'atto;
f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le
eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito
di cauzione, se specificatamente richiesto.
6. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle
condizioni di non utilizzo per inagibilità od
inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può
essere denunciata dal proprietario
mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio
1968, n.15, entro il termine prescritto per la presentazione
della denuncia.
7. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con
raccomandata A.R., la data di
ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se
antecedente la data dalla quale l'immobile è
comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti
d'ufficio per verificare la veridicità
di quanto dichiarato dal contribuente.
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Art. 7
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
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1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile
di utilizzazione edificatoria sulla base
degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione
ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinata secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica utilità.
2 - Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato, così come
previsto dalla vigente normativa, l'area di
risulta è considerata area fabbricabile fino alla data di
ultimazione dei lavori ovvero dal
momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del
fabbricato, se antecedente a tale data.
3 - L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente,
attesta se un'area sita nel proprio
territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla
presente lettera.
4 - Le aree fabbricabili sono quelle specificatamente
individuate nelle tavole del piano regolatore
generale con le lettere (esempio: B - residenziali di
completamento; C - residenziali di
espansione; D - produttive; etc.
5 - Le aree fabbricabili si dividono in:
a) aree inedificate;
b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree
per cui l'indice di fabbricabilità
residuo è superiore al 10% della capacità edificatoria
restante;
c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle
aree su cui è in corso di costruzione ovvero di
ristrutturazione totale un fabbricato.
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Art. 8
DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
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1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio alla data del 1° gennaio
dell'anno di imposizione. |
Art. 9
DECORRENZA
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1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993,
l'imposta si applica dal momento di entrata
in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da
varianti al piano regolatore generale,
l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle
nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come
fabbricabili da varianti al piano regolatore
generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente
all'entrata in vigore delle nuove
destinazioni urbanistiche.
4. Per le aree parzialmente edificate e già fabbricabili
all'anno 1993, l'imposta si applica dal
momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504 per il valore
corrispondente alla capacità edificatoria residua.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art.5,
comma 6 del D.Lgs. 504/92, la base
imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a
quanto stabilito nell'art.2 del D.Lgs. 504/92, senza computare
il valore del fabbricato in corso
d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è
comunque utilizzato. |
Art. 10
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
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1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il
valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore
all'indennità di espropriazione, l'indennità
corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato
nell'ultima dichiarazione presentata.
2. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi
cinque anni sia superiore a quella derivata
dal calcolo sulla base imponibile determinabile dalla
indennità di espropriazione, oltre alla
indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione,
comprensiva degli interessi legali, pari
alla maggior somma corrisposta dall'espropriato.
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Art. 11
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
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1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio
dell'agricoltura attraverso la coltivazione,
l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o
manipolazione del prodotto agricolo e su
cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del Codice Civile.
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Art. 12
BASE IMPONIBILE
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1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è
costituito da quello che risulta applicando
all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
2. Al valore così determinato si sottraggono lire 50.000.000 e
sull'eccedenza si applicano le
riduzioni previste dall'art.9, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
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Art. 13
CONDUZIONE DIRETTA
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1. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli a titolo principale
esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica
richiesta, la tassazione quale
terreno agricolo per i terreni sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
2. La domanda deve essere presentata al funzionario
responsabile dell'ufficio tributi di cui al comma
4 dell'art.11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504,
che ne rilascia ricevuta.
3. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi fino a
quando ricorrono le condizioni per la
fattispecie impositiva.
4. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere a
pena di nullità:
a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle
generalità, della
residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della
partita IVA del
richiedente;
b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della
ragione sociale e del tipo di
società, della sede legale, del codice fiscale e della partita
IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del
rappresentante
legale con la specifica indicazione della carica di questi;
c) l'ubicazione e la individuazione catastale del terreno;
d) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste
dall'art.2, 1°
comma, lettera b), 2° periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504;
e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti
ed i dati che
si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.
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Art. 14
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
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1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
dovuta, una detrazione di imposta da stabilire annualmente,
comunque non inferiore al minimo stabilito per Legge.
3. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
5. La medesima detrazione si applica anche:
a) per le abitazioni dei custodi, così come definite dal
Contratto nazionale di lavoro per
la Categoria e richiamate dall'art.659 del codice di procedura
civile;
b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè
agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai
sensi della Legge 662/96;
c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani e disabili
che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
d) la parte di detrazione di imposta, che non trova capienza
nell'imposta dovuta per
l'abitazione principale, viene computata, per la parte
residua, in diminuzione
dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione
principale medesima,
appartenenti al titolare di questa. Le pertinenze, per essere
considerate tali, devono
essere ubicate nel territorio comunale ed essere classificate
o classificabili,
catastalmente, nelle categorie C/2 o C/6.
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Art. 14 Bis
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ALIQUOTA RIDOTTA
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1 - I proprietari di immobili che eseguono interventi di
manutenzione ordinaria esterna,
previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale e
successiva attestazione rilasciata dallo
stesso ufficio circa la regolarità dei lavori eseguiti, ai
fini del pagamento dell'imposta comunale.
2 - sugli immobili (ICI) hanno diritto per l'anno di imposta
successivo alla ultimazione dei lavori,
all'esenzione totale dell'imposta relativa all'immobile
oggetto di intervento. |
Art. 15
FABBRICATI INVENDUTI
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1. Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l'attività di costruzione ed alienazione di
immobili applicano l'aliquota ridotta al 4 per mille, per un
periodo di tre anni, per i fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti.
2. L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le
unità immobiliari invendute e non locate,
vuote da persone e cose.
3. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di
consumi dei servizi indispensabili
(energia elettrica e gas metano).
4. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve
effettuare immediata dichiarazione al
Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso
che la stessa è destinata alla
vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile
l'impresa deve comunicare al Comune i dati
relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota
stabilita dal presente articolo è applicata
dalla data di ultimazione della costruzione a quella del
contratto di vendita.
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Art. 16
VERSAMENTI
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1) L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il
mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A
ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2) I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare
il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso e i
successivi, salvo ulteriori modifiche
legislative, in due rate delle quali la prima, nel mese di
giugno pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei 12 mesi dell'anno precedente. La
seconda rata deve essere versata dal primo a venti dicembre, a
saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima
rata versata. Resta in ogni caso
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta
in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30
giugno. Per il primo anno di
applicazione delle nuove modalità di versamento dell'ICI,
disciplinate dall'art. 18 della Legge
n. 388/2000, qualora il contribuente effettui un versamento in
acconto di importo inferiore,
rispetto a quello dovuto, pari al 5% dell'imposta
complessivamente dovuta per l'anno precedente, su tale
differenza non si applicheranno le dovute sanzioni, purchè la
differenza versata in meno sia compresa nel versamento a saldo
dovuto a Dicembre 2001;
3) l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento
diretto alla tesoreria comunale o
tramite conto corrente postale intestato al comune, oppure,
ove il servizio di riscossione
venga affidato in concessione, mediante versamento diretto al
concessionario della
riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune
ovvero su apposito conto
corrente postale intestato al predetto concessionario, con
arrotondamento a mille lire per
difetto se la frazione è superiore a lire 500 o per eccesso se
è superiore. Il versamento
dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamento su
c.c. postale con bollettini
conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle
Finanze.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa l'imposta è
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di
durata del procedimento ed è
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato
dalla vendita. Il versamento
dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre
mesi dalla data in cui il prezzo è stato
incassato.
5) per i casi particolari, l'ICI per l'anno 2001 dovrà essere
versata come di seguito indicato:
a) chi esegue il versamento in unica soluzione, dovrà
conteggiare l'imposta con
riferimento all'aliquota e alle detrazioni stabilite per
l'anno in corso;
b) per gli immobili per i quali, nel periodo di imposta
corrente, si sono verificate delle
variazioni (abitazione che nel 2001 diviene abitazione
principale o terreno agricolo
che nel 2001 diviene edificabile) l'imposta in acconto và
calcolata con riferimento
alla nuova destinazione e con le aliquote e detrazioni
riferite all'anno precedente,
fermo restante il conguaglio a dicembre con le aliquote e
detrazioni stabilite per
l'anno corrente;
c) per gli immobili il cui periodo di possesso, nell'anno
precedente, è stato inferiore a
mesi dodici, (è il caso degli immobili acquistati nel corso
dell'anno 2000) il versa-
mento dell'acconto, per l'anno in corso, dovrà essere
calcolato con riferimento ad un
periodo di possesso pari a dodici mesi nell'anno precedente e
con le aliquote e de-
trazioni vigenti nello stesso anno, fermo restando il
conguaglio a dicembre con le ali-
quote e detrazioni per l'anno corrente;
precedente, fermo restando il conguaglio a dicembre con le
aliquote e
d) per gli immobili il cui periodo di possesso, per l'anno
corrente, è stato inferiore a
sei mesi (è il caso degli immobili venduti nel corso dei primi
sei mesi dell'anno
2001, il versamento dell'acconto, per l'anno in corso, dovrà
essere rapportato al
periodo di possesso dell'anno in corso e con le aliquote e
detrazioni riferite allo
anno detrazioni stabilite per l'anno corrente.
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Art. 17
VERSAMENTI DEI CONTITOLARI
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Ai fini degli obblighi di versamento dell'imposta si considera
regolarmente eseguito il versamento dell'imposta effettuato da
un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.
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Art. 18
DICHIARAZIONI
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1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti
nel territorio dello Stato, con
esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il
termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso
ha avuto inizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell'imposta
dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a
denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al
pagamento dell'imposta su un medesimo
immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi
dell'art.1117, n.2 del codice civile, cui è
attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la
dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa la
dichiarazione deve essere presentata entro il termine del
versamento, come previsto
dal comma 4, dell'art.19. |
Art. 19
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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1) Con delibera della giunta comunale è designato un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e
i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell'imposta; il predetto
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
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Art. 20
RIMBORSI
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1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata
versata l'imposta il rimborso delle
somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal
giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi
nella misura del 7 per cento per ogni
semestre compiuto.
3. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1,
possono, su richiesta del contribuente da
comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla
notificazione del provvedimento di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di
imposta comunale sugli immobili.
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Art. 21
POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
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1. In relazione a quanto disposto dall'art. 59, comma 1,
lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale,
finalizzato al potenziamento
dell'Ufficio Tributi comunale.
2. il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con
l'accantonamento di una percentuale
massima del 6% da calcolarsi sul gettito ICI dell'anno
precedente, con esclusione dell'imposta
risultante dall'attività di liquidazione e/o accertamento,
delle sanzioni e degli interessi.
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Art. 22
UTILIZZAZIONE DEL FONDO
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1. la percentuale di cui al precedente articolo 21, sarà
fissata dalla Giunta Comunale con apposita
deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di
previsione, nella stessa delibera
dovrà essere fissata la percentuale di ripartizione tra i
seguenti interventi:
a) per il miglioramento della dotazione strumentale, anche
informatica, dell'ufficio
tributi;
b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività
al personale addetto
all'ufficio tributi
2. con la stessa deliberazione la Giunta Comunale assegna le
risorse di cui al precedente comma 1
ai soggetti preposti i quali provvederanno all'adozione degli
atti di gestione conseguente.
Per quanto attiene al premio incentivante la produttività del
personale appartenente all'Ufficio
Tributi, di cui all''art. 21, i relativi compensi saranno
corrisposti entro il 31 Dicembre dell'anno di
competenza a seguito di opportune valutazioni sull'andamento
gestionale e produttivo
dell'ufficio tributi. |
Art. 23
FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTE IMPEGNATO
NELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELL'EVASIONE
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1. qualora l'Ente decide di affidare l'attività di controllo
al personale del Comune,
per incentivare la stessa, una percentuale non superiore al
15% delle somme
regolarmente incassate per ogni anno oggetto di accertamento e
liquidazione, al
netto di sanzioni ed interessi , viene destinata alla
costituzione di un fondo da
ripartire annualmente tra il personale dell'Ente che ha
partecipato a tale attività.
2. la Giunta, previo parere delle Delegazione Trattante, è
competente alla regolamentazione delle
relative modalità e alla concreta determinazione della
percentuale da applicarsi, tenuto conto
dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non
contestate ai sensi del comma precedente,
nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.
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Art. 24
RINVIO
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1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto
dal presente regolamento si rinvia alla
disciplina legislativa dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al
presente regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la
specifica materia. |
Art. 25
ENTRATA IN VIGORE
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1. Il presente regolamento, per la parte riguardante le
modifiche apportate nell'anno 2002,
entra in vigore il 1° gennaio 2002 ed è reso pubblico mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale. |
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