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Responsabile I C I: FALCONE Giovanni

E-mail:  giov.falcone@tiscali.it

Viale Kennedy- Tel. 0835558245 fax 0835758330

Concessionario : RITRIMAT S.p.A. sede amministrativa: Vico XX settembre 10 

  75100 Matera  Tel. 08353421 fax: 0835342208-

Fonti

Regolamento ICI

Delibera

 ALIQUOTE ANNI PRECEDENTI

 

 

Anno

Detr. abitazione principale

Ordinaria

Principale

1993

 180000

 7

 7

1994

 180000

 7

 7

1995

 180000

 7

 7

1996

 180000

 7

 7

1997

 200000

 6,5

 6,5

1998

 200000

 6,5

 6,5

1999

 200000

 6,5

 6,5

2000

 200000

 6

 6

2001

 200000

 6

 6

2002

 103.29

 6

 6

2003

 103.29

 6

 6

ALIQUOTE ANNO IN CORSO

 ALIQUOTA ORDINARIA

6,00

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

6,00

 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

103,29

 

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta può essere versata in due rate: La prima  entro il mese di giugno,pari al 50 per cento dell'imposta, la seconda rata deve essere versata a saldo entro il 20 dicermbre.

FACOLTA'  anche  DEL CONTRIBUENTE PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN UNA  UNICA SOLUZIONE ANNUALE DA CORRISPONDERE ENTRO IL 30 GIUGNO. (per maggiore chiarimenti vedi art. 16 del regolamento).

VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

Ai fini degli obblighi di versamento dell'imposta si considera regolarmente eseguito il versamento dell'imposta effettuato da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati. (per maggiori chiarimenti vedi art. 17 del regolamento).

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

2) Il proprietario può chiedere che l'inabitabilità venga accertata  e certificata dall'ufficio tecnico comunale.

5) La domanda,redatta in carta semplice. ( Per tutti gli altri punti vedere art. 6 del regolamento).

ART. 20                                         RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle

somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da

quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni

semestre compiuto.

3. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da

comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

1) Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la

attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge

catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2) Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3) Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

 Art. 5  del Regolamento               BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1) Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta

applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di

imposizione, i seguenti moltiplicatori:


34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/10

100 per i gruppi A - B - C, escluso il gruppo catastale C/1

2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art .5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n .504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.

3) Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto,  nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

 Art. 12 del Regolamento       BASE IMPONIBILE -TERRENI AGRICOLI   (IN LINEA GENERALE).

Nell'agro del comune di Grottole i terreni sono esonerati dal pagamento dell' I C I.

1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che

esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è costituito da quello che risulta applicando

all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di

imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

2. Al valore così determinato si sottraggono lire 50.000.000 e sull'eccedenza si applicano le

riduzioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504

 Art. 14 bis                             INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ALIQUOTA RIDOTTA-

1 - I proprietari di immobili che eseguono interventi di manutenzione ordinaria esterna,

previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale e successiva attestazione rilasciata dallo

stesso ufficio circa la regolarità dei lavori eseguiti, ai fini del pagamento dell'imposta comunale.

2 - sugli immobili (ICI) hanno diritto per l'anno di imposta successivo alla ultimazione dei lavori,

all'esenzione totale dell'imposta relativa all'immobile oggetto di intervento.

(PER ULTERIORI CHIARIMENTI VEDI REGOLAMENTO PAGINA SUCCESSIVA)

 

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